venerdì 17 dicembre 2010

L' AMMINISTRATORE

L’amministratore è una figura prevista dall’art. 1129 del c.c. È l’organo esecutivo del condominio. I suoi compiti e le sue responsabilità si sono andate via via ampliando nel tempo. Egli, secondo l’art. 1130 c.c.:
1.    -  cura i rapporti con i condomini;
2.    - compila il registro di cassa e delle assemblee;
3.    - cura l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
4.    - stipula i contratti di appalti vari e servizi ordinari e straordinari;
5.   -  presenzia all'assemblea ordinaria annuale ed alla varie assemblee straordinarie;
6.   -  archivia e conserva i documenti condominali;
7.   -  gestisce la contabilità (rendiconto e bilancio annuale - consuntivo e preventivo di spesa - ripartizione delle spese fra i condomini - ripartizione spese tra proprietari ed affittuari);
8.    - cura che gli impianti presenti in un condominio siano in regola con le norme in vigore
9.     -cura le incombenze fiscali.
L’amministratore deve essere nominato dall’assemblea condominiale, quando in uno stabile i condomini sono più di quattro. La nomina dell’amministratore fatta dal costruttore o dal venditore di un edificio, anche se inserita nel rogito, non è valida e i condomini che subiscono per un lungo periodo l’amministratore nominato da altri, potranno in ogni momento nominarne un altro. 

Per la nomina dell’amministratore, vista la delicatezza del mandato che gli viene conferito e per la necessità che per tale nomina il consenso sia ampio, la legge prescrive che nell’assemblea il voto favorevole sia sostenuto dalla maggioranza dei presenti rappresentanti almeno il 50% del valore dell’edificio.

All’amministratore spetta un compenso per il lavoro svolto; in mancanza di decisioni in tal senso dell’assemblea sono da applicarsi le tariffe professionali indicate da collegi e associazioni, in assenza di quest’ultime, dal Giudice. 
L’amministratore rimane in carica un anno dalla data di nomina, e non decade automaticamente: continua nella pienezza delle sue funzioni fino a quando verrà scelto legalmente dall’assemblea un successore.
L’amministratore può essere revocato dall’assemblea con la stessa maggioranza richiesta per la nomina. La revoca può avvenire in qualsiasi momento e anche senza motivo alcuno e, anche in tal caso, all’amministratore non spetta indennizzo o risarcimento alcuno per la revoca. 

L’amministratore può inoltre essere revocato anche se un solo condomino fa ricorso all’autorità giudiziaria:
1.     - quando, essendo destinatario di una citazione o di un provvedimento, non ne abbia dato comunicazione all’assemblea dei condomini;
2.    - se non ha reso conto della sua gestione per due anni;
3.    - se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

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