venerdì 17 dicembre 2010

LE SPESE CONDOMINIALI

Secondo le norme giuridiche, le spese di gestione di un condominio sono così classificabili:
1.     quelle necessarie alla manutenzione delle parti e dei servizi comuni e alle innovazioni. ·
2.     quelle necessarie alla manutenzione di servizi utilizzati in maniera differente dai condomini ·
3.     quelle necessarie alla manutenzione dei beni e servizi utili sono ad alcuni condomini.

A meno che il regolamento di condominio non disponga diversamente, è l’art. 1123 del codice civile che stabilisce il criterio generale per la suddivisione delle spese necessarie alla gestione dell’edificio secondo quanto segue:
1.        per la prima categoria, la contribuzione di ciascun condomino deve essere proporzionata al valore della proprietà, stabilita sempre attraverso la tabella millesimale. ·
2.        per la seconda categoria, la contribuzione spetta a ciascun condomino in maniera proporzionale al grado d’uso. (Esempio tipico è costituito dalle spese di manutenzione dell’ascensore o delle scale, che servono in maniera diversa ai proprietari dei vari piani) ·
3.        per la terza categoria, la contribuzione è ripartita solo tra i condomini a cui il servizio da mantenere porta vantaggio. 

Casi particolari

Spese del singolo condomino
Nel caso in cui un condomino abbia sostenuto una spesa di intervento su una parte comune, ha diritto al rimborso solo se si tratta di spese particolarmente urgenti (per esempio la rottura dell’impianto idrico con perdita d’acqua) o nel caso in cui amministratore e assemblea abbiano mostrato trascuranza nella manutenzione o nella cura della cosa comune.
Di regola, infatti, qualsiasi spesa condominiale deve avere l’approvazione dell’amministratore o dell’assemblea (art. 1134 c.c.).

Morosità nel pagamento delle spese condominiali
Ogni condomino è tenuto al versamento della propria quota delle spese condominiali. Se un partecipante del condominio si astiene da tale pagamento, il codice civile (art. 63 disp. att. c.c.) autorizza l’amministratore, a prescindere dall’autorizzazione dell’assemblea, a ricorrere al decreto ingiuntivo, cioè ad un ordine di pagamento esecutivo, che il Giudice emette nei confronti del condomino moroso.

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